Diritto di Critica e di cronaca

Tribunale Roma 29 maggio 2024

In un’interessante recente sentenza pronunciata dal tribunale di Roma vengono ribaditi i principi fondamentali elaborati dalla Giurisprudenza della Corte di Cassazione sulla materia dei diritti di cronaca e soprattutto di critica.

Alcuni sindacalisti della CISL Furlan (ora senatrice), Ragazzini (ex segretario della Fnp), Sbarra attuale segretario generale, hanno denunciato per diffamazione il sito 9 marzo nella persona di uno dei gestori del Blog, Giovanni Graziani ritenendosi danneggiati da alcuni post. Tralascio volutamente l’oggetto della denuncia (che si può trarre da una lettura integrale della sentenza) e mi limito a riportare letteralmente i principi giurisprudenziali sulla base dei quali la pretesa degli attori è stata respinta.

Dice il giudice:

“Tutto ciò al fine di valutare se la cronaca e (in particolare) la critica siano nella specie rimaste contenute nei limiti della legittimità ovvero li abbiano superati; principi ai quali il decidente si atterrà, pienamente condividendoli. “

Anzitutto, va ricordato che quando determinati passaggi di articoli giornalistici contengano nel contempo l’esposizione di fatti e valutazioni critiche o interpretazioni di essi (cioè opinioni), prima condizione per il legittimo esercizio di tali diritti è data dalla verità e completezza dei fatti stessi (Cass. civ. 25 agosto 2014, n. 18174) nel nucleo essenziale dell’informazione (Cass. civ. 4 settembre 2013 n.14822), potendosi tollerare inesattezze irrilevanti in ordine a particolari di scarso rilievo (Cass., civ. 18 ottobre 2005, n. 20140).

E’ poi necessario che il giornalista indichi le fonti da cui ha appreso i fatti e che ne abbia verificato puntualmente l’attendibilità (Cass. civ., 23 luglio 2003, n. 11455).

Il giudizio critico, dunque, per rimanere nei limiti della liceità deve trarre spunto dalla realtà oggettiva e quindi da fatti realmente accaduti.

E’ pur vero che, nell’esercizio del diritto di critica è necessario il rispetto del nucleo essenziale di verità del fatto relativamente al quale la critica è svolta (ed in mancanza del quale la critica sarebbe pura congettura e possibile occasione di dileggio e di mistificazione), ma è innegabile altresì che in tal caso l’onere del rispetto della verità sia più attenuato rispetto all’ipotesi di mera cronaca giornalistica, atteso che “la critica esprime un giudizio di valore che, in quanto tale, non può pretendersi rigorosamente obiettivo” (Cass. Pen., n. 43403 del 18.6.2009).

La critica è infatti, per sé stessa, espressione di un’opinione, che, come tale, non può essere rigorosamente obiettiva e che comunque non ha nulla a che vedere col diritto di cronaca. La critica non può che essere soggettiva e quindi non può che corrispondere al punto di vista di chi la manifesta. Infatti, “Il diritto di critica non è soggetto a un giudizio di verità per l’opinabilità intrinseca ad ogni giudizio individuale, che esprime convincimenti, valori, credenze necessariamente differenti tra individui nei vari gruppi sociali” (Cass. pen., sez. V., 8 maggio 1998, n. 6584).

Quale secondo requisito è indispensabile che le espressioni e le frasi utilizzate dal giornalista abbiano il carattere della continenza espressiva, senza trascendere in contumelie o in affermazioni ingiuriose o in attacchi gratuitamente offensivi o inutilmente denigratori, ovvero espressioni volte a colpire la figura morale della persona criticata (Cass. civ. 20 gennaio 2015 n. 839): anche se, entro tali confini, la critica consente l’utilizzo di un linguaggio di volta in volta definito graffiante o colorito (Cass. civ., 27 gennaio 2015, n. 1434; Cass. civ., 20 gennaio 2015, n. 839).

Ed in particolare, la critica politica, analogamente a quella sindacale, quale in definitiva quella che viene in considerazione nel caso di specie, permette il ricorso a toni aspri, pungenti e incisivi rispetto a quelli comunemente usati tra privati (Cass. civ., 23 febbraio 2010, n. 4325). Con specifico riferimento al caso di specie, “la critica in materia sindacale – che nasce da un gruppo di professionisti o di lavoratori della stessa categoria, o anche da uno solo di essi, ed ha per oggetto un argomento di carattere corporativo, attinente cioè agli scopi ed interessi della categoria – può assumere talora anche caratterizzazioni esagerate o aggressive, esplicandosi con l’uso di toni oggettivamente aspri e polemici, senza che possa così essere interessata la sfera penale, salvo il limite all’esercizio di tale diritto che deve ritenersi superato allorché l’agente miri a colpire l’altrui dignità morale, trascendendo nel campo dell’aggressione alla sfera morale penalmente protetta” (Cass. Pen. 6/8/2009, n° 32180).

L’ulteriore requisito che la critica – che deve comunque essere motivata dovendo esprimere un dissenso ragionato su opinioni o comportamenti del soggetto preso di mira (Cass. civ., 26 maggio 2008, n. 12420) – deve possedere per essere considerata legittima è l’interesse pubblico non solo a conoscere determinati fatti ma anche quella determinata esposizione dei fatti, cioè quel tipo di interpretazione o di valutazione di essi, ovvero quella opinione dell’autore del brano (Cass., civ. 27 gennaio 2015, n. 1434; Cass. civ., 7 gennaio 2009, n. 25) che, proprio perché opinione personale, non può essere assoggettata a un giudizio di verità né può pretendersi obiettiva (Cass. civ., 20 giugno 2013, n 15443). In sostanza, sotto l’aspetto dell’interesse pubblico, il giudizio su un brano ai fini di stabilire se siano stati rispettati i parametri della legittima critica consiste in un bilanciamento dell’interesse alla reputazione con quello della libera manifestazione del pensiero di cui all’art. 21 Cost., il quale ultimo, ove sussistano gli evidenziati parametri, deve prevalere sul primo (Cass. civ. 20 giugno 2013, n. 15443; Cass. civ., 22 marzo 2012, n, 4545).

Da ultimo, deve essere ricordato che la condivisibile giurisprudenza della Corte di Cassazione ha da tempo definito la satira come manifestazione del pensiero con la quale si esprime – sia pure servendosi del paradosso, della metafora, della caricatura e della dissacrazione – un dissenso ragionato dall’opinione o dal comportamento preso di mira, dei quali si evidenzia la valenza negativa: essa perciò non può sottrarsi dal perseguimento di uno scopo correttivo – dal punto di vista dell’autore dello scritto – e quindi di una funzione sociale (o politica).

E’ vero che il diritto di satira non è soggetto al requisito della verità dei fatti narrati, ed è anche vero che il requisito della continenza espressiva subisce una deroga poiché la satira tollera un linguaggio sarcastico, corrosivo, forte e impietoso. Tuttavia, non deve mai perdersi di vista che essa non può risolversi in un’aggressione gratuita e distruttiva della reputazione o dell’onore della persona (Cass. civ., 17 settembre 2013, n. 21235; Cass. civ., 4 settembre 2012, n. 14822; Cass. civ., 20 novembre 2008, n. 28411; Cass. pen., 5 novembre 2014, n. 5695).

Sulla base di questi principi, il giudice Damiana Colla ha pronunciato sentenza di rigetto per richiesta danni per trecentomila euro conto il sito il 9marzo, condannando l’attore (cioè la Cisl) al pagamento delle spese di euro 22740 più le spese generali e accessori per legge.

Tratto da sentenza tribunale Roma 29 maggio 2024.

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